nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
A tal proposito si evidenzia e si ricorda all’amministrazione che utilizzare il docente di sostegno per tali “recuperi” costituirebbe la NEGAZIONE del DIRITTO ALLO STUDIO dell’alunno DISABILE.
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza di alunni con carenze di apprendimenti non può essere “utilizzato” per far recuperare agli alunni in questione tali carenze. In caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92.
Si fa inoltre presente che nè i CDC, nè il Collegio dei Docenti, nè il Consiglio di Istituto né il contratto d’istituto possono derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell’art. 1418-1419 del C.C.) come la legge 104/92.
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, comprometterebbe i processi d’integrazione in favore degli alunni disabili.
'UNICOBAS Enna in merito al D.L.vo 62 del 13/04/17. Rischiano i docenti di sostegno.'
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