Unicobas CIB Enna: il diritto al congedo per malattia del figlio

Diventare genitori comporta, inevitabilmente, delle modifiche anche alla propria attività lavorativa, in particolare nei primi anni di vita del bambino.

Per questo, a tutela del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere anche madri e padri a tempo pieno, lo Stato riconosce una serie di benefici, previsti dal Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (d. lgs. n. 151/2001), atti a garantire la presenza dei genitori accanto ai figli senza per questo dover rinunciare al posto di lavoro.

Oltre al congedo parentale – fruibile da entrambi i genitori nella misura massima di 6 mesi ciascuno (con un limite però di 10 mesi di congedo in totale) e fino ai primi 12 anni di vita del bambino (non più 10 per effetto dell’entrata in vigore del Jobs Act) – un’altra forma di astensione dall’attività lavorativa, consentita di diritto, è il congedo per malattia del figlio.

La sua disciplina è contenuta nell’articolo 47 del T. U. 151/2001, per come integrata dalle disposizioni di cui all’art. 12 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007. Analizziamone i punti salienti.

Innanzitutto, il diritto al congedo per malattia del figlio spetta ad entrambi i genitori in maniera alternativa: ciò significa che è esclusa la possibilità di fruirne contemporaneamente. A tal fine, nel presentare richiesta, va autocertificato che l’altro genitore non sia in congedo dal lavoro per il medesimo motivo. Nulla vieta, tuttavia, che quest’ultimo possa fruire, negli stessi periodi, del congedo parentale.

In ogni caso, l’assenza per malattia del figlio è riconosciuta al genitore richiedente, anche qualora l’altro non ne abbia diritto (perché, ad esempio, disoccupato). D’altro canto, però, un genitore non può beneficiare, in aggiunta ai giorni annui che gli spettano, anche di quelli dell’altro, nemmeno in caso di rinuncia di quest’ultimo.

La malattia del bambino, poi, non deve essere necessariamente grave ma è sufficiente qualsiasi “modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, e perciò non impegnativa dalle condizioni organiche generali”.

Al presentarsi di tale condizione, per fruire dei congedi, il docente dovrà produrre all’Inps e in segreteria, apposito certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, comprovante la malattia del minore e la sua durata presunta. E il dirigente scolastico non potrà rinviarlo né negarlo.

Peraltro, a tale forma di congedo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore e, dunque, non possono essere disposte visite fiscali sul bambino né occorre che il genitore che si assenta dal lavoro per malattia del figlio sia reperibile in alcune fasce orarie, come avviene per il controllo della malattia personale.

A differenza del congedo parentale, poi, quello per malattia del figlio è fruibile fino al compimento dell’8° anno di età del bambino, ancorché in misura diversa: fino a 3 anni di età, non ci sono limiti di durata al congedo e spetta per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio; dai 3 agli 8 anni, invece, spettano fino a 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore alternativamente.

Diverso anche il trattamento economico a seconda dell’età del bambino: fino a 3 anni, i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti per intero; i successivi non sono retribuiti. Analogamente non sono remunerati i giorni fruiti dal 4° all’8° anno.

Ai fini dell’anzianità di servizio, invece, tutti i periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non, sono computati nell’effettivo servizio svolto dal personale assunto a tempo sia indeterminato che determinato, contribuendo quindi alla maturazione dei 180 giorni necessari al riconoscimento del canonico “anno di servizio”. Con ogni favorevole conseguenza ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti di istituto o ad esaurimento.

Unica eccezione per il personale in anno di prova (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto passaggio di ruolo, ad esempio) per i quali non vale la regola appena descritta.

I periodi di assenza per malattia del figlio, infine, non producono effetti relativi alle ferie, alle festività soppresse e alla tredicesima mensilità.

A tal proposito, il congedo per malattia può interrompere le ferie solo se il bambino deve essere ricoverato in ospedale, con la conseguente trasformazione delle ferie in congedo per malattia del figlio.

Anche durante il congedo per malattia del figlio, infatti, non possono essere fruite le ferie o altre assenze eventualmente spettanti ad altro titolo. Così, nel caso di congedo parentale concomitante con quello per malattia del figlio, i docenti hanno diritto di chiedere la sospensione dell’uno per godere dell’altro istituto.

Da ultimo, occorre rilevare che nel computo dei giorni di permesso rientrano anche i sabati, le domeniche e i festivi se compresi nel periodo di assenza dal lavoro. Ciò anche nei casi di “fruizione frazionata” tra due periodi di congedo nei quali non intercorra almeno un giorno di lavoro effettivo.

È bene puntualizzare, comunque, che il limite annuale di giorni di cui poter beneficiare è da calcolare con riferimento all’età del bambino e non all’anno scolastico o a quello solare.

UNICOBAS CIB Scuola & Università Enna

Il segretario provinciale
dott. Alessandro D’Alio

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