Omicidio colposo stradale: cinque anni dalla entrata in vigore.

La fattispecie delittuosa è entrata in vigore con l’approvazione della Legge n. 41 del 23 marzo 2016. Il Legislatore ha voluto inasprire le sanzioni per tutti coloro che si rendono colpevoli di reati commessi violando le norme del codice della strada.
La definizione di omicidio stradale colposo è contenuta all’articolo 589-bis del codice penale che afferma: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.
Il primo comma di tale articolo introduce una fattispecie generica ossia il caso di chi cagione la morte di una persona violando le norme del codice della strada. Per tale circostanza la pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
Una ipotesi più dettagliata, invece, è prevista al comma 5 dell’art. 589 bis c.p.: chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) del codice della strada, cagioni per colpa la morte di una persona. In tal caso la pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni.
La terza ipotesi, prevista dal comma 2, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale cagionata dal conducente di “veicolo a motore” che si trova in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell’art.186 c. 2 lett. c) del codice della strada; o di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 187 del codice della strada.
Si tratta delle ipotesi di omicidio stradale aggravato, per l’appunto, dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il reato in esame è un reato comune che può, dunque, essere commesso da chiunque anche se il responsabile non sia il conducente ma chi ha il compito di assicurare la manutenzione e pertanto rivesta una posizione di garanzia rispetto alla tutela della sicurezza stradale.
Per ciò che interessa l’elemento soggettivo, al fine della configurabilità di tale reato, è richiesta la colpa specifica che ricorre quando l’evento lesivo non è voluto ma prevedibile e si realizza per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il comma 7 dell’art.589-bis c.p., prevede un’attenuante che comporta la diminuzione di pena fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma di altre circostanze.
L’attenuante speciale in questione può essere riconosciuta in tutti i casi in cui la concausa dell’omicidio stradale sia costituita da un comportamento colposo della vittima, di terzi o da una qualunque concorrente causa esterna.
In ipotesi di omicidio stradale è previsto l’arresto facoltativo del conducente del veicolo anche se esso ha prestato soccorso. Se, invece, ricorre l’aggravante di cui al secondo comma, l’arresto è obbligatorio.
Nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale è previsto che, salvo il caso di omicidio stradale semplice, il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni; in caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria può essere prorogata fino a un massimo di dieci anni.
La ratio della novella è sicuramente quella di cercare di diminuire il numero, sempre in aumento, delle c.d. morte stradali. Si è, dunque, affidato a tale fattispecie un intento repressivo più che preventivo.

Dott. Martino Gentile
Studio Legale Gentile


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